Art. 7.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è soggetto a una sanzione amministrativa, aggiuntiva rispetto a quelle già previste per le violazioni delle norme vigenti sull'inserimento lavorativo, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
      2. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.